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I.        Costituzione, sede, durata e scopi.

 

Art. 1. Costituzione e sede.

È costituita l’Associazione industriale denominata “Capitalimprese”, con sede in Via Vittorio Veneto, 7 -  00187 Roma. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 

 

Art. 2. Carattere dell’Associazione.

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. 

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.

 

Art. 3. Durata dell’Associazione.

La durata dell’associazione è illimitata. 

 

Art. 4. Scopi dell’Associazione.

L’associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo di attività a livello di carattere industriale e commerciale. Al centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento nei settori dell’imprenditoria, dell’economia, della finanza e della tecnica. L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con la stessa Associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione svolgerà le seguenti attività:            
- Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari, o comunque di interesse per i soci;

- Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;

- Attività di formazione: corsi di preparazione, corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze tecniche, economiche e sociali; 

- Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di giornali, riviste e periodici, atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;

- Costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

 

 

II.       Soci.

 

Art. 5. Requisiti dei soci.

Possono essere soci dell’associazione persone fisiche e/o giuridiche domiciliate nell’Unione Europea. Possono, infine, essere socie enti pubblici e privati aventi finalità concordanti con lo scopo dell’associazione. I Soci saranno classificati in due distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione nonché quelli di cui al relativo elenco;

- Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione;

- Soci Ordinari.

 

Art. 6. Ammissione dei soci.

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. Possono essere ammessi soci, a discrezione del Presidente che sottoscrivano quote associative gratuite.

 

Art. 7. Doveri dei soci.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 8. Perdita della qualifica di socio. 

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 6 (sei) mesi prima dello scadere dell’anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; 

d) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

 

Art. 9. Organi dell'associazione.

Organi necessari dell’associazione sono: 

- l’assemblea; 

- il consiglio direttivo; 

- il presidente;

 

Organi facoltativi dell’associazione sono:

- il comitato culturale; 

- il comitato di garanzia;

- il revisore dei conti; 

- il segretario generale.

 

 

III.       Assemblea.

 

Art. 10. Partecipazione all’assemblea.

L’associazione nell’assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci fondatori ed i soci benemeriti. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo; 

b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel loro insieme. 

 

Art. 11. Convocazione dell’assemblea.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci fondatori ed ai soci benemeriti a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

 

Art. 12. Costituzione e deliberazioni dell’assemblea.

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e dei soci benemeriti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci benemeriti. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal presidente del comitato di garanzia ed in assenza anche di questi da persona designata dall’assemblea.

 

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare per la seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

 

Art. 13. Forma di votazione dell’assemblea.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

 

Art. 14. Compiti dell’assemblea.

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

 

- in sede ordinaria -

a) a discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo; 

b) ad eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, l’eventuale presidente onorario, i membri del comitato culturale, i membri del comitato di garanzia, il revisore dei conti, il segretario generale; 

c) a fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti; 

d) a deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; 

e) a deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia.

 

- in sede straordinaria- 

a) a deliberare sullo scioglimento dell’associazione; 

b) a deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; 

c) a deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione; 

d) a deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia. 

 

 

IV.   Consiglio direttivo.

 

Art. 15. Compiti del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; 

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza; 

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente; 

e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; 

f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. 

 

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. 

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

Art. 16. Composizione del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 6 (sei) membri nominati dall’assemblea ordinaria. L’assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. 

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statuario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Art. 17. Riunioni del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. 

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima. 

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, un consigliere designato dai presenti.

 

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre inviati - se esistenti - i membri del comitato di garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

 

 

V.        Presidente.

 

Art. 18. Compiti del presidente.

Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio ivi compresa la facoltà di transigere controversie. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. 

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

 

Art. 19. Elezione del presidente.

Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il presidente può essere tacitamente rieletto per lo stesso periodo, fatta salva l’opposizione palese di almeno tre quarti dei soci fondatori.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

 

 

VI.       Comitato culturale.

 

Art. 20. Compiti del comitato culturale.

Il comitato culturale svolge funzioni consultive affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’associazione. 

Il comitato può proporre al consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all’associazione così come stabilito dall’Art. 4 del presente statuto.

 

Art. 21. Elezioni del comitato culturale.

Il comitato culturale è composto da 3 a 6 membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza dell’assemblea. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il comitato culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il comitato culturale nomina fra i suoi membri un presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il presidente del consiglio direttivo e con il presidente del comitato di garanzia.

 

 

VII.       Comitato di garanzia.

 

Art. 22. Compiti del comitato di garanzia.

Il comitato di garanzia presiede, sovraintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto. Il comitato di garanzia controlla l’attività della segreteria.

Al comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l’associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili. Il comitato di garanzia può sottoporre all’assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Art. 23. Elezione del comitato di garanzia.

I membri del comitato di garanzia potranno variare da tre a cinque e sono nominati dall’assemblea ordinaria. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci fondatori e benemeriti, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

 

Il Comitato di garanzia nomina nel suo seno il proprio presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell’associazione e con i membri del consiglio direttivo. 

Il Comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta, al Presidente almeno due dei membri. Il comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

 

 

VIII.       Revisore dei conti.

 

Art. 24. Compiti del revisore dei conti.

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi    predisposti dal consiglio direttivo.


Art. 25. Elezioni dei revisori dei conti.

I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza.

 

 

IX.       Segretario generale e uffici di segreteria. 

 

Art. 26. Segretario generale dell’associazione.

Il segretario generale dell’associazione è nominato dal consiglio direttivo per un triennio o anche fra persone non componenti il consiglio ma socie dell’associazione.

Il segretario dirige gli uffici dell’associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal comitato di garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del consiglio direttivo, del comitato di garanzia e alle riunioni dell’assemblea. 

Il segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere consuntivo, con gli associati, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione. Per l’attività svolta in nome dell’associazione al segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi. 

 

Art. 27. Uffici di segreteria.

Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’associazione.

 

 

X.        Finanza e patrimonio.

 

Art. 28. Entrate dell’associazione.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;

b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo; 

c) dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori; 

d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; 

e) da versamenti volontari degli associati; 

f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. 

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. 

 

Art. 29. Durata del periodo di contribuzione.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

 

Art. 30. Diritti dei soci al patrimonio sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. 

 

 

XI.       Norme finali e generali.

 

Art. 31. Esercizi sociali.

L’esercizio sociale inizia 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo e del presidente del comitato di garanzia.

 

Art. 32. Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del comitato di garanzia o, in mancanza, dall’assemblea o dal liquidatore.

 

Art. 33. Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e del consiglio di garanzia.

 

Art. 34. Rinvio.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico Italiano.

STATUTO

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